Cosa succede se tra i debiti ereditati dal defunto risultano anche TARI e IMU? Gli eredi sono tenuti al pagamento o questo decade con la morte?
Quando gli eredi accettano l’eredità del defunto, accettano automaticamente crediti e debiti accumulati in vita dal defunto. Gli eredi in questo caso diventano i nuovi creditori e debitori al posto del defunto. In quanto successori delle passività essi dovranno provvedere al pagamento dei debiti del defunto. Si tratta di quella quota di debiti detti trasmissibili, ovvero che si trasmettono agli eredi. Una parte dei debiti invece, detta intrasmissibile, si estinguono proprio con la morte.
Quali sono i debiti trasmissibili? Tra questi rientrano anche il debito Tari e Imu del defunto? Per scoprirlo è bene capire la differenza tra queste due tipologie di debiti per poi approfondire l’eventuale pagamento di quelli trasmissibili, soprattutto in presenza di più eredi.
TARI e IMU del defunto: chi le paga?
Come già visto, gli eredi rispondono in solido alle obbligazioni nate prima della morte del defunto. Parte di queste obbligazioni sono costitute da mutui, finanziarie e dai debiti tributari. Secondo quanto previsto dal Codice Civile, le regole sulla ripartizione dei debiti da parte degli eredi si applicano anche ai debiti IMU e TARI, anche se la legge non è esplicita a tal riguardo.
Questa tipologia di tributi vengono trasmessi dal defunto agli eredi, che dovranno risponderne solo parzialmente, ovvero nei limiti della loro quota ereditaria. In particolare l’art. 752 del C.c. stabilisce proprio che saranno i coeredi a contribuire al pagamento del debito imu o tari in base al peso della propria responsabilità pro quota. Una volta che le successioni sono aperte e le quote suddivise, il debito tari o imu può essere notificato agli eredi in due diverse modalità.
La prima viene fatta in maniera impersonale e collettiva, nei confronti di tutti gli eredi, presso il domicilio più recente del dante causa, in mancanza di altra comunicazione al fisco. Se, invece, si tratta di un erede universale, ovvero unico, la notifica verrà fatta in maniera individuale e nominativa, al domicilio fiscale di quest’ultimo.