I buoni fruttiferi sono degli strumenti di investimento offerti ai clienti delle Poste Italiane: cosa succede in caso di decesso dell’intestatario.
Quando una persona muore, si apre la questione dell’eredità, ovvero il patrimonio di denaro e beni immobile della persona defunta. Questa verrà devoluta alle persone più vicine al soggetto, definiti appunto eredi.
Per poter entrare in possesso della titolarità bisognerà aprirà la successione, l’istituto giuridico che consente il trasferimento dei beni. In molti si chiedono se dovranno essere inseriti nella successione i buoni fruttiferi postali.
Buoni Fruttiferi, cosa succede quando una persona muore
Poste Italiane, tra i vari servizi al cliente, offre anche i buoni fruttiferi postali: si tratta di uno strumento di investimento emesso in favore di un soggetto che consente di “congelare” una somma di denaro che matura degli interessi in base ad alcune specifiche variabili.
In molti, soprattutto negli anni precedenti, si sono affidati a questo strumento che in passato offrivano tassi di interesse molto vantaggiosi: in alcuni casi la somma “congelata” veniva addirittura triplicata. Ma cosa succede quando la persona intestataria di un buono fruttifero postale muore? Vanno inseriti in successione? I buoni possono essere rimborsati agli eredi della persona deceduta che dovranno presentare la documentazione richiesta alle poste. Per quanto riguarda la successione, questi essendo esenti all’imposta di successione, potranno non essere inseriti nella pratica, anche se l’Agenzia delle Entrate consiglia di indicarli sempre con la specifica esenzione.
Esiste, però, un’altra casistica, dove non è completamente necessaria la successione: quando la persona defunta non era l’unico intestatario del buono, ma bensì cointestatario, le Poste, difatti, consentono di poter intestare lo strumento a due persone distinte. Questo avviene, però, solo se si parla di buoni risalenti ad una data successiva al dicembre del 2000, quando, riporta The Wam, è stata inserita al momento della sottoscrizione la clausola di pari facoltà di rimborso (PFR). In tal caso, l’altro cointestario può chiedere il rimborso presso un ufficio postale. Per i buoni risalenti a prima del dicembre 2000, in mancanza, dunque, della clausola, gli eredi potrebbero opporsi alla riscossione del buono da parte del cointestatario.