L’assemblea condominiale è una riunione a cui bisogna partecipare se si è proprietari di un immobile: cosa dice la legge in merito.
Quando si è proprietari di un appartamento, sito in magari in un palazzo, si dovrà prendere parte all’assemblea condominiale. Si tratta di una riunione durante la quale vengono prese decisioni più importanti relative al condominio che viene convocata dall’amministratore, il quale potrà occuparsi in autonomia, invece, di decisioni meno rilevanti. Ovviamente esistono delle regole specifiche per convocarla e per il suo svolgimento.
Assemblea condominiale, tutto quello che c’è da sapere: cosa dice la legge
L’assemblea condominiale rappresenta l’organo che stabilisce tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ad un condominio. Questa è regolamentata dal Codice Civile agli articoli 1135, 1136 e 1137 e 66 delle disposizioni attuative del c.c..
Ad avere il compito di convocare la riunione è l’amministratore di condominio, figura che si occupa in autonomia della parte amministrativa e delle decisioni meno importanti riguardanti l’edificio. Secondo quanto stabilito dalla legge, l’avviso della convocazione deve essere recapitato ai vari partecipanti almeno cinque giorni prima e deve contenere i dettagli sullo svolgimento dell’assemblea: ordine del giorno, luogo e data sia in prima che in seconda convocazione o eventualmente la piattaforma da utilizzare, se la riunione verrà svolta telematicamente.
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Non esistono obblighi per quanto riguarda il luogo, solitamente viene svolta o all’interno dello stesso stabile o presso l’ufficio dell’amministratore, nel caso in cui a ricoprire la carica sia un professionista, considerando che spesso può trattarsi di un condomino stesso. Nel caso in cui non esista un amministratore, possono essere i condomini stessi a convocare l’assemblea. Fondamentale è, però, che si tratti di un luogo, nello stesso comune dell’edificio, facilmente raggiungibile dai partecipanti.
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Durante l’assemblea andranno discusse le tematiche più importanti relative al condominio, ossia come stabilisce l’art.1135 del c.c.:
- conferma dell’amministratore e la sua retribuzione;
- approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e relativa ripartizione tra i condòmini;
- approvazione del bilancio annuale dell’amministratore e all’impiego dell’eventuale residuo attivo della gestione;
- discussione relative alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni a cui dovrà succedere la costituzione di un fondo pari all’ammontare dei lavori approvati.
All’assemblea dovranno prendere parte i proprietari degli immobili del condominio in questione. Possono partecipare anche gli inquilini in affitto o gli usufruttari. Questi avranno diritto di voto nel primo caso per le spese relative ai riscaldamenti o al condizionamento dell’aria, gli usufruttuari, invece, per i costi di manutenzione ordinaria.
Per essere ritenuta valida, l’assemblea deve raggiungere un quorum che si differenzia tra prima e seconda convocazione. Nel primo caso, per deliberare è necessario che siano presenti maggioranza dei condomini e che tra essi vi sia un numero che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’intero edificio in base alle tabelle millesimali. In seconda convocazione, invece, sarà necessaria la presenza di un numero di condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio ed un terzo del numero totale dei condomini.