Il demansionamento è una possibilità per le aziende pubbliche e private ma stando alla normativa è attuabile solo in alcuni casi specifici. Ecco che cosa quindi stabilisce la legge, in particolare il Codice Civile, riguardo questo aspetto della vita dei lavoratori e delle lavoratrici
Il mondo del lavoro è controllato e protetto da una serie di norme che riguardano tutto ciò che i datori di lavoro possono e non possono fare e chiedere ai propri dipendenti come pure i doveri di questi ultimi e i loro eventuali diritti. Può però capitare di andare incontro a quello che viene indicato come demansionamento.
Come è facile intuire dal termine si tratta di una situazione in cui il lavoratore si trova a svolgere delle mansioni che non rientrano nel contratto che ha firmato ma in un contratto con inquadramento inferiore o diverso. Questa situazione può verificarsi per tutta una serie di condizioni. Si tratta comunque di un cambio di lavoro all’interno della stessa realtà. E trattandosi di un cambiamento, il Codice Civile, a partire dal giugno 2015, prevede termini precisi per quello che riguarda questa possibilità.
Quando è possibile il demansionamento?
Per comprendere se e come l’essere stati assunti con un contratto, e quindi con una serie di compiti da svolgere, e trovarsi poi a fare altro possa essere o meno un demansionamento e se questo lede qualche diritto occorre fare riferimento proprio ad alcuni articoli del Codice Civile. In particolare a quanto previsto dall’articolo 2103 modificato con il decreto legge numero 81 del 2015.
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Il principio che si evince già dal primo comma è che il lavoratore deve essere adibito a mansioni “corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte“. Nel caso in cui quindi le mansioni siano corrispondenti anche se non si fa più lo stesso identico lavoro, il demansionamento, che in questo caso è considerato orizzontale, è legittimo. Esistono però tre opzioni di demansionamento verticale.
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Una opzione è quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2133 in cui il demansionamento verticale può essere giustificato da un “motivo oggettivo” che può essere fatto ricondurre “alla gestione dell’impresa“. Altra opzione è se questo tipo di cambio è previsto nel contratto nazionale, come stabilito al comma 4. Secdondo la terza opzione, indicata dal comma 6, il demansionamento verticale può essere applicato se c’è un accordo tra lavoratore e datore di lavoro per cui questa procedura serve a mantenere l’occupazione oppure a migliorare le condizioni di vita del lavoratore.