Se si vuole interrompere anticipatamente l’affitto di un qualsiasi immobile, bisogna pagare una penale. Sempre? Assolutamente no
È possibile interrompere il contratto di affitto con sei mesi di preavviso, come richiesto dalla legge. Tuttavia, durante questo periodo, il canone mensile dovrà essere regolarmente pagato. In caso di giusta causa, ovvero un evento imprevedibile e indipendente dalla tua volontà che renda impossibile il proseguimento del contratto, puoi recedere prima della scadenza ma sempre dando il preavviso.
È importante sapere che il solo preavviso non basta: bisogna anche pagare le sei mensilità di canone entro il periodo di preavviso. Se non lo si fa, il locatore potrebbe agire legalmente per recuperare le somme non pagate. Anche se il conduttore decidesse di consegnare le chiavi prima dei sei mesi, il canone dovrà comunque essere pagato. Lasciare l’appartamento senza comunicazione equivale a non rispettare la regola del preavviso e comporta il pagamento di tutte le mensilità fino alla fine del contratto. Inoltre, se non si dà disdetta, anche i successivi rinnovi operano in automatico. Tuttavia, esistono alcune eccezioni per evitare di pagare i sei mesi di preavviso.
Affitto, i casi in cui non pagare la penale
In ogni situazione di disdetta del contratto di locazione, sia per la scadenza del contratto che per giustificato motivo o previsione del contratto, è richiesto un preavviso di sei mesi. Per essere più precisi, la legge sull’equo canone stabilisce tre situazioni in cui l’affittuario può rescindere il contratto:
- dando preavviso prima del rinnovo automatico, che deve essere inviato al locatore sei mesi prima della data di rinnovo (conta la data di ricezione e non di spedizione);
- per un grave motivo sopravvenuto e imprevedibile rispetto alla stipula del contratto, che impedisce oggettivamente la prosecuzione del contratto e che non dipende dalla volontà dell’affittuario;
- o per altre ragioni eventualmente concordate dalle parti e inserite nel contratto di locazione, come ad esempio la perdita del lavoro o il trasferimento.
In tutti questi casi, è sempre necessario fornire un preavviso di almeno sei mesi. Ma ci sono tre casi per cui non bisogna pagare i sei mesi di penale
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Nel primo caso la giurisprudenza ha stabilito che il conduttore è obbligato a versare il canone di affitto anche in presenza di difetti nell’appartamento, a meno che tali difetti non ne impediscano il completo godimento. Pertanto, non è consentito interrompere il pagamento del canone o ridurne autonomamente l’importo per motivi quali macchie d’umidità o altri difetti minori. Tuttavia, se l’immobile è completamente inutilizzabile e costringe il conduttore ad abbandonarlo, il pagamento del canone può essere sospeso. Ad esempio, se l’appartamento presenta problemi di sicurezza dovuti a un impianto elettrico non a norma, oppure se manca l’acqua calda, il riscaldamento o l’illuminazione, o se ci sono infiltrazioni così gravi da rendere l’immobile inabitabile.
Il recesso dal contratto di locazione può essere giustificato qualora l’abitazione non sia utilizzabile, a condizione che si tratti di un problema insolubile. Ad esempio, il disturbo causato da un vicino rumoroso o da un cane che abbaia costantemente potrebbe giustificare il recesso senza preavviso. Tuttavia, se l’inquilino sceglie di rimanere nell’immobile dimostrando di poter sopportare l’inconveniente, dovrà continuare a pagare i canoni d’affitto, anche se potrebbe recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi.
Il terzo caso in cui non bisogna pagare la penale
Secondo la normativa, il contratto di affitto si rinnova automaticamente, a meno che una delle due parti non invii all’altra una lettera di recesso “almeno 6 mesi prima della scadenza”. Tuttavia, il periodo di 6 mesi rappresenta solo una durata minima, che non può essere modificata dalle parti. Eppure potrebbe essere estesa se specificato nel contratto.
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È possibile che il locatore acconsenta a rinunciare al termine di preavviso. Ciò permetterebbe all’inquilino di abbandonare immediatamente l’appartamento senza dover pagare canoni residui o solo una parte di essi. In questo caso, è preferibile che l’accordo sia redatto per iscritto per avere maggiore efficacia e sicurezza. In sintesi, i 6 mesi di preavviso non sono obbligatori se il locatore accetta la risoluzione del contratto senza preavviso. E allo stesso tempo rinuncia al pagamento dei canoni corrispondenti.