Perché un conto corrente può essere pignorato e in quali casi i pignoramento risulta invece illecito? Le risposte.
Chi contrae un debito può rischiare il cosiddetto pignoramento del conto corrente. Si tratta di una procedura a norma di legge che, seppur entro certi limiti, non permette più al correntista di poter avere libero accesso ai soldi depositati sul proprio conto corrente.
Ovviamente il pignoramento non può avvenire da un momento all’altro. Il creditore si rivolge al tribunale dove deve dimostrare di avere un credito con il debitore e che questo credito non è stato pagato. Di solito da qui parte un decreto ingiuntivo che intima al debitore di pagare e solo successivamente viene sentenziato il pignoramento del conto se il mancato pagamento si protrae. vediamo nel dettaglio la casistica.
Il pignoramento in caso di conto cointestato: i limiti
Come abbiamo chiarito in precedenza il pignoramento del conto corrente di un debitore è un processo che non si attiva all’improvviso, ma piuttosto rappresenta la conseguenza finale di un iter giudiziario in cui il creditore non è riuscito a riavere quanto il debitore gli doveva.
Potrebbe interessarti anche: Youtube può essere una grande fonte di guadagno: come riuscirci in poche mosse
Quando viene sentenziato il pignoramento di un conto non è possibile il blocco totale dei soldi presenti, o almeno solamente in alcuni casi. Il lavoratore o il pensionato titolare del conto e che subisce un pignoramento deve comunque essere tutelato per quel che riguarda il suo minimo sostentamento e quello della sua famiglia. In questi casi si parla di un “minimo vitale” garantito dalla banca.
Ad esempio, nel caso di un conto corrente cointestato, il pignoramento può riguardare soltanto il 50% della quota depositata al suo interno, a prescindere dalla cifra presente sul conto. Questo per tutelare l’altro soggetto coinvolto nel conto cointestato.
Potrebbe interessarti anche: Contributi per le imprese: tutte le novità da conoscere | Le agevolazioni da richiedere
In un deposito in un conto corrente cointestato a più persone aventi entrambe la facoltà di compiere, anche separatamente, operazioni, il creditore di una di esse non può pignorare presso la banca l’intera somma portata in deposito. Può chiedere il pignoramento soltanto della quota di spettanza del suo debito determinata secondo il principio posto dall’art. 1101 c.c., secondo il quale le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali.