Quando si richiedere un prestito come la cessione del quinto ci possono essere delle situazioni in cui risulta impossibile continuare il pagamento delle rate e la restituzione del finanziamento, una di queste cause è la morte.
In caso di morte dell’intestatario del contratto di cessione del quinto ci sono diversi step da seguire, che cercheremo di spiegare nelle prossime righe.
Infatti, in caso di decesso dell’intestatario è possibile che si presenti la possibilità di non dover corrispondere più la somma residua, grazie alla presenza di un’assicurazione che viene fatta obbligatoriamente siglare a tutti coloro che scelgono questa determinata forma di finanziamento. Vediamo però nel dettaglio come funziona e cosa succede in caso di decesso.
Una delle domande che si pone più spesso è chi deve pagare i debiti residui del deceduto. In genere, in caso di morte del titolare di un finanziamento, se si debba continuare a pagare o meno la rata viene deciso dal tipo di contratto stipulato e dalla presenza o meno di un’assicurazione.
Per quanto riguarda la cessione del quinto dello stipendio questo finanziamento viene concesso a dipendenti lavoratori a fronte di un obbligo nella stipula dell’assicurazione su cause differenti quali: la perdita del lavoro improvvisa (che può bloccare il prestito fino a quando non si rientra a lavorare); e il decesso.
In caso di decesso, la polizza assicurativa obbligatoria prevede di siglare un contratto contro il “rischio vita”. Quindi si tratta di un’assicurazione pensata per tutelare il creditore e il debitore in caso di decesso prima del termine del prestito.
Bisogna però fare molta attenzione a verificare che il caso di decesso sia tra quelli contemplati all’interno della polizza assicurativa. Infatti, nel caso di rientri invece nei casi esclusi, allora gli eredi dovranno continuare a corrispondere le rate del prestito.
Gli eredi del defunto, nel caso in cui si attivi la polizza sul rischio vita che permette di andare a coprire il debito residuo del richiedente, grazie all’estinzione del debito svolta da parte della compagnia di assicurazione, permette di liberarli dall’obbligo di rimborso.
In questo modo, non si dovranno preoccupare delle rate residue e potranno semplicemente procedere alla chiusura della pratica di finanziamento con estinzione anticipata da parte dell’assicurazione.
Gli eredi però sono tenuti a pagare il debito residuo nel caso in cui il decesso dell’intestatario avvenga nei casi che non sono coperti dall’assicurazione. Quindi in questo caso si dovrà far fronte obbligatoriamente al debito. Un’altra soluzione che si può vagliare per non pagare il prestito potrebbe essere quella di completa rinuncia all’eredità del defunto.
In questo caso, bisogna presentarsi davanti a un giudice per ottenere la conferma di rinuncia all’eredità che però comporta, come ben s’intende dal nome stesso, una rinuncia sia dei debiti ma anche di eventuali crediti e di eventuali proprietà intestate e che andrebbero in eredità.
Quindi, chiedere la rinuncia dell’eredità dev’essere una scelta ponderata che richiede un’estrema attenzione e il supporto di un legale per vagliare se sia realmente la soluzione migliore.
Ci sono delle cause che possono portare la polizza a non pagare il debito residuo nonostante il decesso del titolare del debito, con conseguente ricaduta dello stesso sugli eredi. Nello specifico, le cause di non pagamento della polizza sulla cessione del quinto vengono esplicitate nel contratto e possono cambiare a seconda della compagnia che emette l’assicurazione sulla vita.
In linea generale tra le cause di annullamento della polizza e di non valenza della stessa per coprire il debito residuo ci sono:
Queste sono le cause di esclusioni più comuni. Bisogna comunque leggere sempre molto bene le clausole al fine di riuscire a comprendere a fondo i termini della polizza e al contempo essere sicuri che si possa ottenere un supporto in qualità di eredi del defunto, al fine di evitare di dover continuare a pagare il prestito.
Nel caso in cui il richiedente il prestito sia deceduto e si debba richiedere la sospensione della cessione del quinto in quanto eredi, il primo passo è trovare il contratto di finanziamento e la relativa polizza assicurativa, che in genere è allegata al contratto.
Una volta che si ha la certezza che il caso di decesso rientri tra quelli contemplati dall’assicurazione bisogna inviare la richiesta di sospensione del pagamento della cessione del quinto indicando la causa.
La sospensione del pagamento può avvenire solo se prima di tutto si invia tramite PEC o posta raccomandata, una lettera all’assicurazione definendo quali sono state le cause della morte (con accertamenti da parte del medico che comprovino la causa del decesso), bisogna allegare i documenti del defunto, i documenti della polizza firmata, e soprattutto è necessario richiedere e inviare il certificato di morte.
Dopo aver inviato tutti i documenti l’assicurazione si attiva al fine di controllare che tutto sia in regola e che il caso rientri realmente in quelli nei quali si può usufruire del ripianamento del debito da parte dell’agenzia che ha emesso la polizza.
Per ottenere l’accertamento possono passare anche 30 giorni o di più a seconda dei casi. In questo periodo è essenziale comunque continuare a inviare i pagamenti per la cessione del quinto. Questi si sospenderanno poi appena con i documenti rilasciati da parte dell’assicurazione, si potrà dimostrare alla banca o istituto di credito che il ripianamento verrà svolto dall’agenzia che ha emesso la polizza.
I pagamenti fatti durante il periodo che intercorre tra la morte del richiedente e l’attivazione della polizza saranno poi restituiti a chi se ne è fatto carico in attesa di ricevere il benestare dell’assicurazione.
Dunque, è molto importante fare attenzione a seguire con attenzione l’iter burocratico richiesto dalla propria assicurazione al fine di riuscire in modo corretto a sospendere i pagamenti evitando che la cessione del quinto debba essere corrisposta dagli eredi.