Richiedere ferie e tempo di preavviso sono regolate da una specifica legge che a volte si prova a raggirare
Nelle aziende già da qualche settimana si sta parlando di ferie. In alcune forse da mesi, per organizzarsi al meglio. Il più delle volte però ci sono dubbi e domande sui giorni da usufruire, come goderne, quando avvisare e altre questioni. Sono perplessità che sorgono soprattutto quando ci sono datori di lavoro che provano a fare i furbetti.
Ad esempio, quando un lavoratore si dimette o viene licenziato e il datore decide di far coincidere il periodo di preavviso con le ferie arretrate non godute, è legale? Oppure, ci si chiede, se è possibile sovrapporre le ferie e il periodo di preavviso? La Cassazione si è espressa in merito.
Come richiedere ferie e le regole del preavviso: la sentenza
La sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 985/17 ha affrontato la questione sovrapposizione del preavviso e delle ferie.
Il caso riguarda un dirigente si era dimesso, dichiaratosi però disponibile a lavorare fino alla fine dei tre mesi di preavviso. Il datore di lavoro gli aveva però imposto il godimento obbligatorio delle sue oltre sessanta giornate di ferie arretrate, riducendo di conseguenza la sua indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto.
Secondo la Corte tale comportamento vìola il comma 2 dell’articolo 2109 del Codice Civile, che proibisce la sovrapposizione delle ferie non godute al periodo di preavviso.
Secondo tale legge il dipendente ha diritto un periodo annuale di ferie retribuito, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente che deve essere preventivamente informato. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo, sia in caso di dimissioni che si licenziamento.
L’articolo 2109 del Codice Civile regola proprio le condizioni legate al preavviso, sia da parte del dipendente che del datore. È costituto da due comma. Il primo stabilisce che il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere preceduto da un preavviso con durata stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Il secondo specifica che le parti non possono accordarsi per sostituire il periodo di preavviso con un’indennità, salvo in cui non lo preveda il contratto nazionale.
Dunque il periodo di preavviso non può coincidere con un periodo di sospensione del contratto, come ad esempio proprio le ferie. Durante il periodo di preavviso ciò che prevede il contratto resta valido, dunque anche il diritto del lavoratore a godere delle ferie e la loro maturazione.
Quindi anche se il lavoratore abbia espresso la volontà di lavorare durante il preavviso, non può essere costretto a fruire delle ferie in questo periodo. Andranno invece fruite in un momento successivo o anteriore. Ciò significa allungare la permanenza del dipendente in azienda con allungo anche del periodo di retribuzione e conseguenze sul Tfr.