Il rinnovo automatico è certamente utile poiché non restiamo senza il servizio in caso di dimenticanza ma può essere anche un sopruso
Siamo invasi dagli strumenti tecnologici e dunque dagli abbonamenti. Infatti non possiamo usarli senza che ad ognuno di essi legato un servizio che paghiamo di solito mensilmente.
Il pc senza connessione web sarebbe solo un archivio digitale dove conservare i file. Stesso discorso per lo smartphone che non potremmo usare neanche per le telefonate (servizio che paradossalmente oggi utilizziamo di meno rispetto alle tantissime altre funzioni consentite). Ma abbiamo anche il tablet, la smat-tv con la piattaforma a pagamento per gli eventi sportivi e le serie in streaming.
Se non avessimo il rinnovo automatico chissà quante volte dimenticheremmo di pagare la tariffa mensile, restando senza servizio nel momento in cui ci serve. Dunque questo sistema è molto utile, ma è sempre consentito?
Se il contratto prevede il rinnovo automatico, gli obblighi si protraggono a tempo indeterminato, fino a quando l’utente non chiederà la disdetta. Il problema principale è che nella maggior parte delle volte in cui si firma un contratto commerciale, non si bada a tutti i dettagli.
Il rinnovo automatico non è illecito, però devono sussistere delle condizioni affinché lo sia. Il Codice civile stabilisce che devono esserci dei moduli e formulari prestampati da parte di chi fa firmare, in modo che i contratti siano chiari.
Così quando il consumatore ha davanti a sé un contratto prestampato sa bene quali sono le clausole per lui più svantaggiose, ossia le cosiddette clausole vessatorie. Sono considerati tali anche le proroghe e i rinnovi taciti e per questo prevedono la seconda firma: se questa non c’è la clausola è illegittima.
Anche nel caso in cui la clausola è stata sottoscritta due volte, potrebbe essere vessatoria se il termine per la disdetta sia troppo anticipato. Quando un termine può essere considerato troppo anticipato? Se ad esempio in un contratto della durata annuale si pretende che la disdetta sia comunicata entro sei mesi dalla scadenza naturale.