L’Assegno di inclusione, che tra qualche mese andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza, avrà dei requisiti specifici anche relativi ai veicoli: ecco quali sono.
Dal 1° gennaio dell’anno prossimo il Reddito di Cittadinanza, il sussidio fornito alle famiglie in difficoltà economica, lascerà spazio ad una nuova misura: l’Assegno di Inclusione. Così come per la vecchia misura saranno necessari dei requisiti specifici.
Per accedere al nuovo sussidio si prevede vi saranno dei requisiti ancora più stringenti. Questi riguarderanno anche i veicoli posseduti dai possibili beneficiari. Ma quali saranno? A stabilirli il decreto legge n.48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche settimana fa.
Assegno inclusione, i requisiti relativi ai veicoli: cosa dice il decreto legge
Lo scorso 4 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.48 in materia di Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa che è entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. Tra le misure stabilite dal Governo Giorgia Meloni anche l’Assegno di Inclusione che andrà a sostituire dal 2024 il Reddito di Cittadinanza.
Lo stesso decreto ha stabilito, dunque, anche quali saranno i requisiti per poter beneficiare della nuova misura che saranno più stringenti rispetto all’Rdc. Ma ci saranno limitazioni per i mezzi di trasporto? Si. Per quanto riguarda i veicoli posseduti, si legge nel decreto, per poter beneficiare dell’assegno di inclusione nessun componente del nucleo familiare potrà essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli con una cilindrata sopra i 250 cc. Inoltre questi mezzi non dovranno essere stati immatricolati nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda per beneficiare del sussidio economico. Esenti dalla disposizione sono, invece, i mezzi per cui è prevista un’agevolazione fiscale per persone con disabilità.
Inoltre, il dl prevede che alcun componente non debba essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità’ di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili di ogni genere. Per navi da diporto si intendono quelle che superano i 24 metri di lunghezza, mentre le imbarcazioni da diporto sono quelle, sia a motore che a vela, con una lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri.