La Legge 104 del 1992 è una pietra miliare dello Stato Sociale italiano ma con alcune crepe, soprattutto nella gestione degli arretrati
Nel 1992 l’Italia viene travolta dal ciclone Tangentopoli, un vero e proprio lavacro della classe politica e dirigenziale del nostro Paese. Ma nonostante il ciclone, ed il clima denso di accuse e sospetti, arriva un “colpo di coda” della Prima Repubblica. Colpo di coda che si palese sotto forma di Legge. Parliamo della Legge numero 104 del 5 febbraio 1992, una delle migliori norme in assoluto del nostro ordinamento. La legge quadro che ha come oggetto l’assistenza, l’integrazione sociale e lo sviluppo dei diritti, economici e sociali, delle persone con disabilità.
A oltre trent’anni dalla sua approvazione, e dalla sua entrata in vigore, la norma ha dipanato compiutamente i suoi effetti. Non a caso è entrata nel linguaggio comune e, al tempo stesso, è stata oggetto di pochissime revisioni. La norma in questione, firmata dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, controfirmata dall’allora Guardasigilli Claudio Martelli e promulgata dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, è parte decisiva del nostro vivere civile e del sistema di tutele e garanzie.
Ma va detto, con grande chiarezza, che una norma con un trentennio di vita alle spalle, inevitabilmente, mostra qualche crepa e qualche disservizio. Uno in particolare, ancora oggi, è oggetto di studio e di dibattito politico. Parliamo, nel dettaglio, della gestione degli arretrati. Arretrati afferenti tanto ai benefici economici quanto quelli di assistenza. Proviamo a capirne di più. Partendo da un dato di comprensione, i principali benefici sono le agevolazioni lavorative, le agevolazioni per i parenti e le agevolazioni fiscali
La questione fondamentale è che le agevolazioni non hanno valenza retroattiva e pertanto possono essere incamerate solo, ed esclusivamente, a far data dalla presentazione della domanda. Gli eventuali arretrati, quindi, sono esigibili solo se c’è discrepanza tra la data di approvazione della domanda rispetto alla data di presentazione. L’esempio pratico riguarda una delle agevolazioni più richieste, quelle di ore di permesso per assistere la persona con disabilità fisica e mentale. Se la domanda viene presentata a giugno, e approvata a settembre, si ha diritto solo a sei mesi di ore di permesso. E non all’intero anno lavorativo. Lo stesso conteggio tramite rateo vale anche per le agevolazioni fiscali come la riduzione dell’IVA al 4% sull’acquisto di automobili o per ogni genere di ausilio.