L’eredità è un argomento alquanto spinoso, in particolare quando il defunto lascia una polizza vita per i propri familiari. In questi casi cosa succede agli eredi? Riceveranno anche la polizza?
Quando una persona muore, i suoi familiari più prossimi vengono chiamati a rispondere del patrimonio accumulato in vita dal defunto. Tale patrimonio può essere costituito da beni materiali come immobili, terreni, oggetti di valore, denaro, crediti e/o da debiti ed obbligazioni. In ogni caso l’erede chiamato alla nomina può decidere di accettare o meno tale patrimonio.
Il patrimonio, attivo e passivo, del defunto passa necessariamente agli eredi che risponderanno di crediti e debiti al posto del defunto. In alcuni casi il defunto potrebbe aver scelto di tutelare la sua famiglia, figli e coniuge, stipulando in vita una polizza che al momento della morte viene devoluta ai beneficiari da lui indicati. È così o la polizza diventa parte integrante dell’asse ereditario e viene spartita tra tutti gli eredi?
Quando una persona stipula una polizza vita indica nel contratto nome e cognome dei beneficiari, che alla morte dell’intestatario riceveranno la somma di denaro. In alcuni casi però al momento della morte dell’intestatario, oltre al beneficiario, si sono formati anche degli eredi legittimi, ovvero quelli che per legge devono in ogni caso, anche in assenza di testamento o altra indicazione, ricevere una quota dell’eredità.
Gli eredi legittimi, diversi dal beneficiario, possono avere delle pretese sul valore della polizza o questa resta solo del beneficiario? Su questa questione è intervenuta la Cassazione, che ha finalmente chiarito alcune lacune a riguardo. La prima cosa fondamentale che si può dire, e che è certa, è che la polizza a differenza di altri titoli non può essere intaccata da questioni testamentarie.
Secondo la Cassazione, infatti, il beneficiario indicato dall’intestatario, ovvero il defunto, acquisisce un diritto proprio, scaturito proprio dalla natura del contratto di assicurazione stesso. Poiché si tratta di un atto volto a tutelare una determinata persona alla morte dell’intestatario questo non può essere devoluto a coloro che non compaiono come beneficiari, indipendentemente dalla presenza di un testamento. L’unico caso in cui qualcuno diverso dal beneficiario può ricevere le somme stipulate con la polizza è la morte del beneficiario stesso. In questo caso la polizza diventa parte dell’asse ereditario del beneficiario, e non dell’intestatario.