Quando si sceglie di rinunciare ad un’eredità bisogna prestare particolare attenzione ai termini indicati dalla legge per farlo altrimenti si rischia grosso.
Un eredità è spesso qualcosa che porta con se una sensazione dolce-amara allo stesso tempo. Da una parte il dispiacere ed il doloro di aver perso un familiare, dall’altra la possibilità di poter ricevere una parte delle ricchezze di quello stesso familiare. Molti però dimenticano che quella eredità non contiene solo ricchezze e proprietà ma anche debiti.
Proprio quando un erede scopre dei debiti del defunto, e della loro maggioranza rispetto alle ricchezze vere e proprie, si presenta la possibilità per egli di rinunciare all’eredità nella sua totalità. Una decisione per nulla facile e che va ben ponderata, ma che va fatta se vi è l’intenzione in un determinato lasso di tempo.
Rinuncia all’eredità? Ecco entro quali termini va fatta
La legge è molto chiara in termini di successioni mortis causa e sulle vicende legali che si affrontano al momento in cui si deve dividere l’eredità. Tale eredità è la somma delle attività e delle passività che il defunto ha accumulato in vita. Nessuno vorrebbe mai trovarsi in questa situazione, ma spesso le passività sovrastano le attività, obbligando l’erede o gli eredi a rinunciare al patrimonio totale del defunto.
Ogni erede ha la totale libertà di accettare o meno tale eredità, e nessuno può costringerlo a decidere il contrario del suo volere. Per farlo però la legge impone un termine, entro il quale va fatta la rinuncia, trascorso il quale l’erede accetta in automatico l’eredità. Se l’erede è in possesso dei beni, ovvero utilizza l’abitazione del defunto o la sua auto o gestisce la sua attività, allora in quel caso per la legge l’erede accetta l’eredità tacitamente, con un periodo di soli tre mesi dal decesso per presentare la rinuncia.
L’erede che invece non è in possesso dei beni può provvedere alla rinuncia in 10 anni dalla morte del caro. Nel caso in cui procede con la rinuncia, questa andrà fatta dinanzi al notaio o al cancelliere presso il tribunale di competenza. Se a rinunciare all’eredità è un coniuge, e un figlio minore, oltre alla rinuncia in tribunale andrà fatta istanza al giudice tutelare. Egli provvederà ad acconsentire alla rinuncia del coniuge anche del minore.