Prima di richiedere un prestito o un finanziamento, sarebbe buona norma informarsi sul proprio stato debitorio. Ecco come accedere alla Centrale dei rischi online.
Quando ci si trova nella necessità di chiedere un finanziamento, la banca o l’istituto richiedono determinate garanzie per concedere il denaro, tra cui anche il non essere segnalati come “cattivi pagatori“. Per scoprire, nel caso si abbia qualche dubbio sul passato creditizio, se si è segnalati, si può accedere alla cosiddetta Centrale dei rischi e richiedere tali informazioni, seguendo una procedura molto semplice che prevede l’uso delle credenziali digitali.
La Centrale dei rischi è una banca dati contenente tutti i nominativi dei singoli individui o delle aziende e il loro grado di solvibilità, ovvero la capacità di onorare un debito. Questo elenco è di solito usato dagli enti creditizi che lo utilizzano per comprendere se rilasciare appunto prestiti o finanziamenti (per intenderci la rata di un mutuo). Ecco perché è utile sapere la nostra posizione prima di fare domanda, in modo da capire già in anticipo se potrebbe venire accettata o meno.
Come accedere alla Centrale dei rischi con un semplice clic utilizzando lo SPID
C’è da considerare come per sapere se si è segnalati alla Banca d’Italia, un richiedente di un prestito può chiederlo direttamente all’istituto finanziario o alla banca presso cui sta facendo domanda. Per legge sono tenuti a dirlo, ma in caso ci fossero problemi, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario, andando sul sito omonimo che è gratuito ed evita l’utilizzo di un legale.
Si può anche decidere, poi, di accedere ai dati personali contenuti nella Centrale dei rischi per via diretta, seguendo due modalità. Quella più semplice è quella online: basta cliccare su Servizi online e fare richiesta inserendo le credenziali digitali come SPID o CIE.
La seconda è di fare domanda tramite posta normale, con raccomandata, inserendo anche copia del documento di identità e i dati personali. In entrambi i casi, la risposta perverrà entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della domanda effettuata.