A partire dall’inizio del 2024, il Reddito di Cittadinanza sparirà, per fare spazio all’Assegno di inclusione. Di cosa si tratta e come funziona.
Come disposto dal Decreto Lavoro approvato il 1° maggio in Consiglio dei ministri, a partire dal 2024 il Reddito di Cittadinanza sparirà, sostituito dall’Assegno di inclusione. Una misura per aiutare le persone in difficoltà senza reddito o con un ISEE molto ridotto. Per quanto riguarda i cosiddetti occupabili, ovvero gli under 60, a partire da settembre 2023 invece arriverà uno strumento di attivazione al lavoro composto da percorsi di formazione o servizio civile.
Una novità che cambierà molto la vita dei cittadini disoccupati, in quanto cambieranno sia gli importi che la durata della misura, soprattutto per le persone in grado di poter ancora lavorare, quelle al di sotto della sessantina. Cosa cambierà nello specifico, e quali saranno i requisiti anche reddituali per poter ottenere la somma erogata dall’INPS?
Arriva l’Assegno di inclusione, sostituto del Reddito di Cittadinanza. Cosa cambierà?
Tra le novità, proprio l’RdC, che anziché da quanto annunciato, rimarrà fino alla fine del 2023 per tutti i cittadini over 60, o i nuclei con minorenni o disabili, i non occupabili, quindi, senza rispettare il limite dei sette mesi, anche se dovranno essere affidati ai servizi sociali, in quanto non attivabili lavorativamente. Per questi cittadini la misura prevede un massimo di 6.,000 Euro all’anno, spalmati con 500 Euro al mese più 280 Euro integrativi per l’affitto con regolare contratto.
Il beneficio9 diventa poi di 630 Euro al mese, ovvero un totale annuo di 7.560 Euro se il nucleo è composto tutto da membri di età pari o superiore ai 67 anni, o con situazione di disabilità grave. In questo caso, tuttavia, il contributo per l’affitto diventa di 150 Euro al mese. L’Assegno verrà erogato per 18 mesi, ai quali, dopo un mese di pausa, ne verranno aggiunti ulteriori 12.
Per gli occupabili, per cui la somma sarà di 350 Euro al mese, non si potrà rifiutare un’offerta di lavoro a tempo indeterminato o a termine, su tutto il territorio nazionale, pena la cancellazione della misura. In caso di contratti inferiori a 12 mesi ma non a 1 mese, la distanza dal posto di lavoro non potrà essere superiore agli 80 Km. Nel caso il contratto fosse fino a sei mesi, la misura sarà sospesa.