Nelle scorse settimane, l’Inps ha fornito dei chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto legge dello scorso anno in materia di paternità: tutto quello che c’è da sapere.
L’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale), attraverso una circolare, ha fatto ribadito le novità relative al licenziamento dei neo papà, dopo il decreto legislativo approvato dal Governo Draghi lo scorso anno.
Il decreto ha apportato delle modifiche per tutelare maternità e paternità e le norme che sono già entrate in vigore lo scorso agosto, ma l’istituto di previdenza ha voluto fare ulteriore chiarezza per i lavoratori.
Divieto di licenziamento per in neo papà: la circolare dell’Inps
Un lavoratore divenuto padre da poco non può essere licenziato. Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 approvato dal Governo Draghi e su cui l’Inps ha voluto fare chiarezza, come spesso accade attraverso una circolare pubblicata sul proprio sito.
Il testo del dl, pensato per tutelare maternità e paternità, prevede, difatti, che i neo papà non possono essere licenziati nel primo anno di età del figlio se hanno usufruito del congedo di paternità, ossia un permesso di giorni in prossimità della possibile data del parto. Una scelta che si allinea alla norma già esistente per le mamme lavoratrici per le quali vige il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino all’anno di età del figlio.
Novità anche per quanto riguarda la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione. I padre che hanno usufruito di congedo di paternità obbligatorio o alternativo avranno il diritto di fare domanda per accedervi anche se dovessero essersi dimettersi senza preavviso nel periodo in cui è in vigore il divieto di licenziamento (sino al compimento di un anno da parte del figlio). Anche in questo caso si tratta di un allineamento della norma per i lavoratori già vigente per le lavoratrici. Per quanto concerne le domande di disoccupazione che siano state presentate da lavoratori padri nel periodo in cui era già vigente la norma, ma respinte prima della pubblicazione della circolare, potranno essere nuovamente valutate presentando istanza alla sede Inps competente.
L’Inps precisa che tali norme non sono proprio una novità essendo entrate in vigore il 13 agosto dello scorso anno dopo l’approvazione del decreto legge.