Come comportarsi con le cartelle esattoriali di un parente appena scomparso? Cosa prevede la legge e a chi spetta il loro pagamento.
Perdere una persona cara è sempre doloroso, ma passato il momento di lutto, bisogna anche pensare alle questioni burocratiche. Può capitare che un defunto oltre a lasciare dei beni materiali, lasci anche dei debiti, sotto forma di cartelle esattoriali ancora da pagare. Come ci si deve comportare in questo caso? A chi spetta il pagamento, nel caso lo si debba fare?
A rispondere a questi interrogativi è la legge, che specifica le modalità con le quali gli eredi della persona scomparsa dovranno rispondere dei suoi debiti. Per il codice civile, gli eredi di un morto sono i parenti fino al 6° grado, dopodiché i sui beni passano allo Stato. Vediamo allora come comportarsi nel caso ci si ritrovi in una situazione simile.
Cartelle esattoriali del defunto: a chi tocca il loro pagamento
I debiti di un defunto non si estinguono con la sua morte, questo va chiarito subito. Le cartelle esattoriali, in questo caso, ricadono sugli eredi a seconda delle quote personali. Pertanto, se siete due figli, l’importo andrà diviso in due parti uguali. L’Agenzia delle Entrate, a volte, sceglie di prendere un solo erede come riferimento, il quale poi potrà rivalersi sugli altri, qualora ci fossero.
In caso di sanzioni, tuttavia, gli eredi non sono tenuti a pagarle, in quanto si tratta di multe individuali. Un altro modo per tutelarsi è poi quello di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, in modo da tenere separati i due patrimoni.
Il consiglio è di verificare con l’Agenzia delle Entrate a quanto ammonta il debito del parente morto, scegliendo poi il da farsi. Questo poiché quando si riceve un’eredità si può scegliere anche di rinunciarci, in caso proprio di troppi debiti che poi sarebbero da pagare dagli eredi. Ovviamente con la rinuncia all’eredità non si ha tuttavia diritto nemmeno ai beni del defunto, quindi bisogna valutare i pro e contro di questo tipo di scelta, parlandone con altri eventuali eredi.