Cosa accade ai Buoni Fruttiferi nel caso in cui il cointestatario dovesse decedere? Ecco cosa dice la legge a riguardo e cosa c’è da sapere.
I Buoni Fruttiferi sono di sicuro tra gli investimenti più effettuati suo suolo italiano. Oggi giorno sono in tanti che cercano di ottenere delle rendite a lungo termine, ma molto spesso sono frenati dalle componenti di rischio che, bene o male, tutti gli investimenti hanno. Per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi, la componente di rischio è quasi pari a zero in quanto non sono impattati dall’andamento del mercato, a differenza di quelli che remunerano a seconda dell’andamento della Borsa.
E questo sicuramente è uno dei motivi per il quale i Buoni Fruttiferi sono tra gli investimenti più in voga. Possono essere ad personam ed anche cointestati, ma ecco che qui può sorgere un problema. Nella malaugurata ipotesi che un cointestatario dovesse decedere, cosa accade ai buoni? Cosa prevede la legge in questo caso? Vediamo cosa accade.
Sicuramente si tratterebbe di una sventura, l’ipotesi nella quale un cointestatario dovesse decedere. E per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi cointestati, qual è la regolamentazione? In molti sono presi da numerosi dubbi. Si può ottenere il rimborso o si necessita che tutti gli eredi del deceduto diano il loro consenso alla liquidazione? Contrariamente a quanto si possa pensare, è una casistica abbastanza frequente e che va di fatto regolamentata.
In passato è capitato che un cointestatario, a causa della morte del nonno con il quale condivideva il Buono, si vedeva bloccato il rimborso. Ma questo impedimento, considerando la presenza della clausola “di pari facoltà di ritiro”, fu definita illegittima, creando di fatto un precedente. E la sentenza secondo la Corte di Cassazione, come sempre accade, ha fatto giurisprudenza. In sostanza, laddove dovesse verificarsi il decesso di uno dei cointestatari, l’altro, proprio per il regime di “pari facoltà di rimborso”, ha tutto il diritto di vedersi rimborsato la somma che il documento esprime.
Quindi in questo caso il cointestatario può agire secondo tale procedura. Diverso, invece, è il caso del libretto di conto postale cointestato. In questo caso, infatti, nonostante la possibile presenza della suddetta clausola, ciascuno degli eredi diretti deve emettere una quietanza affinché il contestatario possa percepire tutto l’effettivo rimborso. Una manovra che può sembrare semplice ma in realtà articolata, in quanto basta un solo diniego di uno degli eredi per far si che il rimborso possa non essere ottenuto.