C’è una formula che sempre più persone usano: quella dell’affitto con riscatto. Come funziona e quali sono le tasse da dover pagare?
Sono sempre più le persone che per svariati motivi decidono di scegliere la formula di locazione di affitto con riscatto. Si tratta di una modalità che prevede che alla conclusione degli anni di locazione, l’inquilino pagherà una somma, diventando proprietario dell’immobile. Le quote pagate fino a quel momento verranno quindi scalate da quanto dovuto per l’acquisto. Si tratta di una soluzione comoda per chi non ha la possibilità di richiedere un mutuo e vuole spendere meno avendo tempo di poter racimolare il denaro necessario.
E’ una formula che può essere usata sia per le locazioni commerciali che per quelle private, anche se spesso e volentieri sono i commercianti a preferirla, in quanto hanno maggiore possibilità, con gli introiti, di riuscire a saldare quanto dovuto alla fine degli anni di affitto. Ma come funziona a livello fiscale, come si calcolano le relative tasse? Vediamo di fare chiarezza.
Questi tipi di affitti di solito risultano avere un canone di locazione maggiore rispetto al normale, circa del 50%, con un acconto pari al 6% e una rata che verrà tassata per il 50% in più come da legge sui contratti immobiliari. Ciò vorrà dire, ad esempio, che su un contratto di affitto con un canone da 1000 Euro, 500 saranno dati come quota di locazione, e 500 a riscatto. Passati gli 8 anni, nel caso di un 4+4, l’inquilino potrà scalare dal prezzo della casa, in caso volesse completare l’acquisto, ben 60.000 Euro.
Ci sono diverse formule di affitto con riscatto: quella con patto di futura vendita, nella quale l’inquilino è tenuto ad acquistare casa, e se non lo fa, perde l’acconto dato nel corso degli anni, quella di diritto all’acquisto nella quale è il locatore a essere obbligato a vendere, mentre l’inquilino può decidere alla scadenza, e infine quella con riserva di proprietà, in cui di solito l’inquilino diventa proprietario dopo aver pagato l’ultima rata dell’affitto.
Un contratto di questo tipo, per legge, non può durare più di 10 anni, l’immobile non deve avere ipoteca o pignoramento e in caso di mancato pagamento per un ventesimo dei canoni, il locatario può richiederne l’annullamento.