Può capitare di trovarsi in una situazione in cui è previsto un risarcimento danni. Cosa si intende con questo termine e come si ottiene.
Ci possono essere diversi motivi per i quali si richiede un risarcimento danni: magari abbiamo avuto un incidente in auto, o ci è caduto addosso un vaso messo male sul balcone o ancora siamo inciampati e finiti a terra rovinosamente a causa dell’asfalto dissestato. Questi sono solo degli esempi, ma ce ne potrebbero essere molti altri. Non tutti, però, sanno quando effettivamente è possibile richiedere un risarcimento monetario e le tempistiche da rispettare per non far decadere un nostro diritto.
I danni, poi, si dividono in due categorie, quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali. I primi sono quelli che hanno a che fare con un bene o la perdita di denaro, come nel caso delle truffe o di un incidente d’auto. I secondi riguardano invece ciò che riguarda la sfera personale, i cosiddetti danni morali, per fare un esempio, magari causati da diffamazione a mezzo stampa e che hanno provocato danno e sofferenza psichica.
Per poterci essere un danno risarcibile, si deve provare che la colpa sia stata dell’altra parte in via esclusiva, che tale comportamento abbia provocato un danno, e sia valutabile la sua entità. Prima di procedere per vie legali, è sempre meglio tentare l’arma della diffida, in cui si informa e si spiega all’altra persona cosa ci ha causato e quanto vogliamo come risarcimento, inviando il tutto in modo che risulti rintracciabile, ovvero per raccomandata A/R o Pec.
Ci sono tuttavia delle tempistiche da rispettare prima che cada in prescrizione: 2 anni se la richiesta va fatta a una compagnia di assicurazioni ed è relativa a un sinistro stradale, 5 anni per un danno dovuto a un fatto illecito e 10 per il mancato rispetto di un contratto. Qualora poi la diffida non dia i frutti sperati, si potrà citare in giudizio la controparte, chiedendo quanto riteniamo giusto avere come risarcimento, anche se sarà poi il giudice a stabilire e decidere modalità e importo definitivo.