In alcuni casi, secondo quanto previsto dal Codice della Strada all’articolo 202-bis, è possibile pagare le multe a rate: ecco come.
Ricevere una multa è l’incubo di tutti gli automobilisti. Infrangere quanto stabilito dal Codice della Strada, difatti, si traduce nella comminazione di una sanzione amministrativa che, in base al tipo di violazione commessa, può variare in termini economici e può essere accostata a quella della decurtazione dei punti o della sospensione o ritiro della patente. In determinati casi, esiste la possibilità di poter rateizzare la multa consentendo di essere, dunque, pagata in più soluzioni.
Pagare a rate le multe è possibile: cosa prevede il Codice della Strada
Tra le domande che gli automobilisti si pongono vi è quella se sia possibile pagare una multa rateizzandola. La risposta è sì. A stabilirlo è espressamente il Codice della Strada nell’articolo 202-bis. Questo dispone i vari requisiti per poter accedere alla rateizzazione di una sanzione pecuniaria che vi riportiamo di seguito.
- L’importo della multa deve essere superiore a 200 euro;
- Il reddito di chi richiede la rateizzazione, dall’ultima dichiarazione, deve essere inferiore a 10.628,16 euro. Se si convive con il coniuge o con altri familiari, si terrà conto della somma dei redditi di ogni familiare e per ognuno di essi il limite viene alzato di 1.032,91 euro;
- La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione e non deve essere già stata impugnata dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto.
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Oltre ai requisiti, l’articolo 202-bis del Codice della Strada, al comma 4, determina anche la tipologia di rateizzazione per la multa. Nel dettaglio, tenendo conto della situazione economica di chi fa richiesta e dell’importo della sanzione, questa può essere suddivisa:
- sino ad un massimo 12 rate se l’importo dovuto non supera i 2.000 euro;
- sino ad un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera i 5.000 euro;
- sino ad un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera i 5. 000 euro.
Sempre al comma 4 si legge che ogni rata non può avere un importo non inferiore a 100 euro e ad esse verranno applicati gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
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Infine, il Codice della Strada indica a chi va inoltrata la richiesta di rateizzazione che varia in base a chi ha comminato la sanzione:
- Prefetto se la sanzione è stato redatto dalla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia Penitenziaria;
- Presidente della giunta regionale, presidente della giunta provinciale o al sindaco se redatta dagli agenti delle Polizie locali.
Una volta presentata il termine per l’accoglimento o il rigetto della domanda è di novanta giorni dalla presentazione.