Separarsi è sempre triste e porta a volte a dei momenti difficili, spesso legati al mantenimento del coniuge. Nei divorzi, tuttavia, può essere negato.
Una sentenza recente della Corte di Cassazione ha stabilito un precedente importante relativo al mantenimento del coniuge nelle pratiche dei divorzi. L’assegno dovuto al coniuge più debole economicamente è di grande attualità, e spesso è foriero di molti screzi e tensioni tra le due parti interessate. Come risaputo, infatti, la somma deve essere corrisposta qualora ci siano dei figli e se l’altra persona non è in grado di mantenerli o mantenersi adeguatamente con il proprio reddito.
Tralasciando gli esempi fuori dal comune come gli accordi tra persone milionarie o molto in vista, il mantenimento spesso può gravare notevolmente sulle finanze dell’ex coniuge più abbiente, ed è normale che ci siano anche tentativi per ridurlo, se i fatti lo consentono. Proprio come successo tra un ex coppia di Ancona, che si è ritrovata davanti al giudice per un ricorso presentato dal marito nei confronti dell’ex compagna.
L’ex coppia è finita davanti alla Corte d’Appello una prima volta, in quanto il marito sottolineava quanto l’ex moglie avesse ormai una relazione stabile e inoltre avesse rifiutato un lavoro da 32.000 Euro o una polizza di pensione integrativa. I giudici hanno però rigettato la richiesta di rivedere o sospendere l’importo di 48.000 Euro all’anno, ritenendo i punti in questione “ininfluenti”.
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Il marito non si è dato per vinto, però, e ha portato la sua richiesta in Cassazione, e questa volta i giudici hanno ribaltato la sentenza dandogli, in parte, ragione. Se infatti hanno ritenuto ininfluente, anche questa volta, la sussistenza della relazione, una convivenza di fatto, della donna, poiché non prevede automaticamente la sospensione dell’assegno di mantenimento.
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Discorso diverso, invece, per il rifiuto dell’ex moglie di accettare la proposta di lavoro, ritenuta dalla Corte congrua e adeguata ai titolo di studio della signora. La sua non accettazione, quindi, ha comportato una revoca dell’assegno, in quanto si è presentata una violazione dei “doveri post-coniugali”, ovvero il rendersi autosufficienti.