Chi risponde dei danni causati dalle infiltrazioni in terrazza? Vediamo caso per caso chi è tenuto al risarcimento.
Uno dei problemi più comuni quando si parla di dispute condominiali è quello riguardante le infiltrazioni d’acqua provenienti dai piani superiori. Capita spesso infatti che, per la mancata o scarsa manutenzione a carico del singolo proprietario o dell’intero condominio, si verifichino infiltrazioni di varia natura che poi si propagano andando a danneggiare anche le proprietà vicine.
In genere il problema si pone per terrazze e balconi, in quanto sono le parti della casa maggiormente esposte agli agenti atmosferici. Viene dunque spontaneo chiedersi, nel caso si presentasse l’eventualità di un’infiltrazione, a chi sarebbero da imputare le spese per i danni arrecati dall’acqua nel caso di terrazze condominiali?
Per stabilire chi sia tenuto a pagare i danni arrecati da un perdita d’acqua in una terrazza la prima cosa da individuare con precisione è chi sia il proprietario della terrazza e/o il condomino che ne ha l’uso esclusivo. La terrazza infatti può essere di proprietà del condominio o di uno solo dei condomini. Può anche accadere che la terrazza, pur essendo di proprietà del condominio, sia stata concesso in uso esclusivo a un solo condomino. Questo aspetto è cruciale per quanto riguarda la ripartizione delle spese.
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Infatti, se la terrazza è di proprietà e in uso di tutti i condomini le spese si ripartiscono su tutti in base ai millesimi di proprietà. Nel caso invece la terrazza sia di proprietà del condominio e in uso a un solo condomino, le spese si ripartiscono per due terzi in capo a tutti i condomini per millesimi e per un terzo in capo a chi l’utilizza in maniera esclusiva. Infine, se la terrazza è di proprietà e in uso di un solo condomino, le spese si ripartiscono per due terzi in capo a tutti i condomini per millesimi e per un terzo in capo all’usuario esclusivo, esattamente come nel caso precedente.
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Quindi, nel caso di infiltrazioni d’acqua, la responsabilità per i danni da infiltrazioni nell’unità sottostante ricade sia sul proprietario o sull’usuario esclusivo in quanto sono tenuti a custodire il bene, sia sul condominio visti gli obblighi dell’amministratore di adottare i controlli necessari alla manutenzione delle parti comuni. Ciò significa che, nonostante la proprietà o l’uso della terrazza siano di un singolo soggetto, tutti i condomini devono partecipare al risarcimento dei danni in quanto questa funge da copertura per l’intero edificio.