La maternità è sempre un lieto evento, ma quando si è donne lavoratrici la domanda che ci pone è sempre la stessa: chi paga?
Quando ci si ritrova a fine gravidanza molte donne sentono che è il momento di mettere in pausa il lavoro per dedicarsi completamente, almeno per i primi mesi, del nascituro. Tutte le donne lavoratrici che si astengono dal lavoro nel periodo di maternità, devono per legge ricevere un’indennità economica. Questa assicura alla dipendente una retribuzione il più possibile simile a quella che riceve di norma. Lo scopo, fondamentalmente, è quello di garantire un livello retributivo adeguato alle esigenze di vita della neo mamma e del nascituro.
Se la dipendente in attesa poi, decide di estendere il periodo di astensione per un periodo superiore ai 5 mesi l’indennità che riceverà sarà più bassa. Di regola questa indennità viene versata anticipatamente dal datore di lavoro, in nome e per conto dell’INPS. Esistono poi dei casi specifici in cui il versamento avviene diversamente. Facciamo un po’ di chiarezza.
Il versamento della maternità avviene diversamente a seconda del settore di impiego della lavoratrice. In linea generale, secondo la legge, nella maggior parte dei settori verte la regola che sia il datore di lavoro ad anticipare tali somme, anche se l’indennità sarà intestata all’INPS.
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I casi in cui l’INPS paga direttamente l’indennità di maternità sono diversi e riguardano tutte le operaie agricole,
stagionali a termine, domestiche, lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine e disoccupate. La ragione per cui per queste categorie di lavoratrici a pagare è direttamente l’INPS sta nel fatto che questi rapporti di lavoro vengono disciplinati in maniera diversa rispetto ad una lavoratrice dipendente.
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La somma che verrà versata dall’ente varia in basa alla tipologia di congedo. Esistono, infatti, due tipi di maternità diverse, quella obbligatoria della durata di 5 mesi, fruibili in maniera diversa a seconda delle esigenze della neo mamma, o quella facoltativa della durata di 6 mesi circa.