Chi vive in un condominio, spesso si interroga riguardo le spese degli spazi condivisi: uno dei maggiori dubbi riguarda l’ascensore. Coloro che abitano al piano terra, sono costretti a pagarlo? Facciamo chiarezza.
Chi abita al piano terra di un condominio, è costretto a pagare le spese dell’ascensore? In molti si pongono questa domanda, probabilmente in seguito alla nascita di un dubbio davanti al conto delle spese totali da pagare.
Effettivamente, chi abita al pianterreno non usufruisce del servizio dell’ascensore, tuttavia non significa che sia completamente inutile: potrebbe essere necessario per raggiungere piani superiori dove possono trovarsi beni comuni che il condomino raggiunge regolarmente. Si parla, ad esempio, dello stenditoio del sottotetto o del lastrico solare dov’è installata l’antenna tv.
Condomini del piano terra: devono pagare le spese dell’ascensore? Facciamo chiarezza
Normalmente, tutti i condomini partecipano alle spese necessarie per le parti in comune, divise in misura proporzionale all’utilizzo di ognuno: questa suddivisione è basata sul criterio dell’utilizzazione differenziata, applicata anche all’ascensore.
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Sulla base di quanto riporta il Codice civile, scale e ascensori sono mantenuti dai proprietari delle unità immobiliari. Metà dell’importo viene diviso tra i comproprietari secondo i millesimi di proprietà, mentre la restante parte viene ripartita in misura proporzionale tra gli abitanti, tenendo conto dell’altezza di ciascun piano dal suolo.
Questo significa che i condomini del piano terra prenderanno parte al pagamento della metà suddivisa in millesimi di proprietà qualora fossero proprietari o comproprietari dell’immobile. Al contrario, gli affittuari non sono tenuti a pagare il servizio considerando che l’altezza del loro appartamento rispetto al suolo è pari a zero.
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Quindi, secondo l’ordinamento approvato in maggioranza, i proprietari del pianoterra sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcuna distinzione, per la parte del 50% divisa in millesimi di proprietà: si tratta di costi di elettricità, sostituzione di parti logore, pulizia ecc.
Non è possibile rinunciare all’utilizzo del servizio per non pagare le spese: la legge preclude questa possibilità, salvo autorizzazione da parte di tutti gli altri condomini con un atto pubblico trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.